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STATUTO
Associazione FIATOCORTO

Art. 1. - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione FiatoCorto, con sede in via Camillo Benso Conte di Cavour 37/41 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) . L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

 

Art. 2. - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione FiatoCorto si prefigge i seguenti scopi:

  1. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali compresa la promozione e ideazione di itinerari turistici/escursionistici ed enogastronomici;

  2.  promuovere iniziative culturali, turistiche, sportive, artistiche e ricreative;

  3. sviluppo del turismo sociale e della promozione turistica di interesse nazionale, nonché degli scambi interculturali internazionali;

  4. valorizzazione della sentieristica attraverso iniziative di pulitura dei tracciati in degrado o invasi da vegetazione infestante;

  5. sviluppo di progetti di educazione ambientale e formazione su temi legati all’ambiente e alla sostenibilità;

  6. sviluppo di progetti ed iniziative di promozione nazionale ed internazionale, coinvolgendo e ispirando privati ed enti pubblici;

  7. incentivazione della sicurezza e del rispetto in natura attraverso divulgazione agli accompagnati, educando le persone ad una coscienza ambientale;

  8. incremento costante della professionalità dei propri soci attraverso corsi di formazione e scambi culturali e professionali fra i soci e altre Guide di aree diverse;

  9. promozione della sentieristica per diversamente abili attraverso organizzazione di eventi mirati alla fruizione libera, senza barriere, al fine di fornire un servizio alle persone con scarsa mobilità;

  10. collaborare con altre associazioni per favorire una reciproca continua crescita;

  11. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo;

  12. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, di pubblicazioni periodiche rientranti nello scopo sociale nonché di notiziari, indagini, studi e bibliografie;

  13. organizzare gruppi di lavoro su temi, rientranti nelle finalità associative, della didattica, della ricerca scientifica, dell'istruzione professionale e dei settori collegati nei loro aspetti politici, economici, legali, religiosi, educativi e culturali in genere;

  14. promuovere iniziative nell'ambito di viaggi e soggiorni turistici nei limiti consentiti dalla legge 383/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia, spettacoli, intrattenimenti, sagre, concerti, pranzi sociali, gite e manifestazioni di aggregazione in genere (hobby e passatempi, giochi e tornei, ecc.);

  15.  conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

 

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle figure professionali dei soci prestate anche in forma volontaria, libera e gratuita. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per

quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 3. - ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

Per il raggiungimento dei suoi fini le attività proposte sono volte ad educare e sensibilizzare la popolazione tramite:

  • Attività escursionistiche: trekking, cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuoristrada, turismo someggiato, accompagnamento con animali domestici, escursionismo in ambiente invernale, accompagnamento diversamente abili, equiturismo, interpretazione ambientale, turismo subacqueo, turismo acquatico, viaggi;

  • Attività culturali: convegni, conferenze, seminari, incontri psicoeducativi;

  • Attività formative: corsi teorici/pratici sulle tematiche legate all’escursionismo , all’educazione ambientale e alla sostenibilità rivolti a titolo esemplificativo a enti pubblici e privati 

  • Attività olistiche, educative e di benessere come ad esempio corsi di yoga, meditazione 

 

Art. 4. - COMPETENZA TERRITORIALE ED AFFILIAZIONI

L'associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche universitarie, per il raggiungimento delle proprie finalità.

 

Art. 5. - I SOCI

L'associazione Fiato Corto è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

  • soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Art. 6. - DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno un socio del Consiglio direttivo.

 

Art. 7. - CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’Associazione.

 

Art. 8. - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni sono obbligati:

  • ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

  • a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

  • a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

  • a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

  • ad accedere alle cariche associative;

  • a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.


 

Art. 9. - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;

  • contributi degli aderenti e di privati;

  • contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • entrate patrimoniali;

  • entrate derivanti da convenzioni, da cessioni di beni, da servizi agli associati o a terzi, da iniziative promozionali;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 10. – BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 11. – ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 12. – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede o tramite forma di consultazione alternativa e disponibile a tutti gli associati (mail, newsletter, sito internet) almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1)  approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina gli eventuali compensi;

3)  delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)  delibera l'esclusione dei soci;

5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede, o tramite forma di consultazione alternativa e disponibile a tutti gli associati (mail, newsletter, sito internet), del relativo verbale .

 

Art. 13. – CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

  • nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;

  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale

  •  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di    entrata relative al periodo di un anno;

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1 dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario  della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

Art. 14. – PRESIDENTE

Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli:

  • convoca e presiede il Consiglio direttivo,

  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; 

  • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi.

  • conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 

Art. 15. – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 16. – COMPETENZE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 17. – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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